Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Piscine pubbliche e parchi acquatici

Piscine pubbliche e parchi acquatici

La piscina è un complesso attrezzato per la balneazione con presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche nell'acqua.

Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono in (Deliberazione della Giunta regionale 17/05/2006, n. 8/2552):

  • piscine destinate a un'utenza pubblica
  • piscine condominiali
  • piscine a usi speciali (collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale).

Sono considerate piscine destinate a un'utenza pubblica:

  • le piscine pubbliche (piscine il cui accesso presume l'acquisto di un biglietto, tessera, abbonamento)
  • le piscine a uso collettivo che comprendono le piscine turistico-ricettive (inserite in strutture adibite, in via principale, ad attività ricettive) e le piscine collettive (inserite in scuole, caserme, centri benessere o simili)
  • i parchi acquatici.

Le piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all’accesso di una pluralità indistinta di persone non si configurano come locali di pubblico spettacolo (ad esempio le piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere e le piscine in abitazioni private). In questi casi chi vuole avviare l'attività deve presentare comunicazione di inizio attività all'autorità sanitaria competente (ATS) nel cui territorio è ubicata la piscina, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 17/05/2006, n. 8/2552, all. a, punto 6. La variazione di uno o più elementi elencati nella comunicazione di inizio attività comporta l'obbligo di nuova comunicazione (la riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione).

Le piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico si configurano invece come locali di pubblico spettacolo, quindi oltre a presentare la comunicazione di inizio attività all'autorità sanitaria competente (ATS) occorre ottenere i relativi titoli abilitativi.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Le piscine pubbliche e i parchi acquatici devono rispettare i requisiti previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale 17/05/2006, n. 8/2552, all. a.

Devono inoltre essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

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Ultimo aggiornamento: 29/03/2022 14:35.59